5 lux medi o minimi illuminazione emergenza
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5 lux medi o minimi illuminazione emergenza
Allora l'argomento è spinoso: i decreti ministeriali indicano di avere 5 o 10 lux sulle vie di esodo di emergenza con l'illuminazione di emergenza, ma non specificano se si tratti di lux medi o minimi, alcuni scrivono "almeno 5 lux" oppure livello di illuminamento minimo di 5 lux.
Così i verificatori li interpretano come minimi puntuali e se trovano un valore puntuale al di sotto dei 5 lux sono guai. I venditori di lampade li interpretano come minimi per poter vendere più pezzi e il progettista non sa che dire al cliente.
La norma di riferimento per l’illuminazione di sicurezza è la UNI EN 1838 2013. In Italia sono stati emessi vari decreti in funzione del tipo di attività o di destinazione d’uso. Nel nostro caso l’attività è destinata in parte ad uso uffici ed è regolamentata dal D.M. 22 febbraio 2006, mentre per la parte di attività di magazzino e le zone di lavorazione, non esistendo specifici decreti, si fa riferimento al Dlgs 81/08, D.M. 10/03/1998 e alla UNI 1838 2013. Vista la difficoltà interpretativa delle norme e decreti italiani sul significato del livello di illuminamento, riportiamo l’osservazione presente nella pubblicazione “Guida Blu n°17” edizione TNE marzo 2014.
In questa nota si spiega che la norma per i valori di illuminamento fa riferimento ai “ valori minimi mantenuti”, ma nella norma UNI EN 12665 art. 3.2.14 si definisce “valore mantenuto” come un valore medio e che l’aggettivo minimo non si riferisce al valore più basso rilevato, ma che non si possa scendere al di sotto del valore medio calcolato con il fattore di manutenzione, ovvero è un valore minimo nel tempo per il decadimento del flusso emesso dalle sorgenti luminose.
In pratica che fare? I latini dicevano : LEX DUBIA LEX NULLA, legge dubbia legge da cancellare ( in Italia andrebbero così cancellate il 99 % delle leggi)
Così i verificatori li interpretano come minimi puntuali e se trovano un valore puntuale al di sotto dei 5 lux sono guai. I venditori di lampade li interpretano come minimi per poter vendere più pezzi e il progettista non sa che dire al cliente.
La norma di riferimento per l’illuminazione di sicurezza è la UNI EN 1838 2013. In Italia sono stati emessi vari decreti in funzione del tipo di attività o di destinazione d’uso. Nel nostro caso l’attività è destinata in parte ad uso uffici ed è regolamentata dal D.M. 22 febbraio 2006, mentre per la parte di attività di magazzino e le zone di lavorazione, non esistendo specifici decreti, si fa riferimento al Dlgs 81/08, D.M. 10/03/1998 e alla UNI 1838 2013. Vista la difficoltà interpretativa delle norme e decreti italiani sul significato del livello di illuminamento, riportiamo l’osservazione presente nella pubblicazione “Guida Blu n°17” edizione TNE marzo 2014.
In questa nota si spiega che la norma per i valori di illuminamento fa riferimento ai “ valori minimi mantenuti”, ma nella norma UNI EN 12665 art. 3.2.14 si definisce “valore mantenuto” come un valore medio e che l’aggettivo minimo non si riferisce al valore più basso rilevato, ma che non si possa scendere al di sotto del valore medio calcolato con il fattore di manutenzione, ovvero è un valore minimo nel tempo per il decadimento del flusso emesso dalle sorgenti luminose.
In pratica che fare? I latini dicevano : LEX DUBIA LEX NULLA, legge dubbia legge da cancellare ( in Italia andrebbero così cancellate il 99 % delle leggi)
omar_bg- Numero di messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.05.14
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